Certificati Bianchi: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove Linee Guida

Entra in vigore il nuovo decreto 11 gennaio 2017: definisce obiettivi di risparmio energetico, obblighi di efficienza per i grandi distributori di energia e nuove linee guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi

Dal 4 aprile 2017 è entrato in vigore il nuovo decreto sui titoli di efficienza energetica, che sancisce delle novità nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi.

Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo economico definisce quindi diverse questioni, tra cui le principali sono:

  • Gli obiettivi di risparmio energetico nazionale, da realizzare nel periodo 2017-2020 grazie al conseguimento di certificati bianchi
  • Gli obblighi di efficienza energetica da soddisfare da parte dei distributori di energia elettrica e gas
  • Le nuove linee guida relative al meccanismo dei certificati bianchi, in merito alla classificazione dei progetti, la loro valutazione e la definizione dei criteri per l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE)
  • L’individuazione dei soggetti ammessi al mercato dei certificati bianchi

Gli obblighi di aumento dell’efficienza energetica, come accennato, riguardano i distributori di energia elettrica e gas naturale che al 31 dicembre di 2 anni antecedenti all’obbligo contano più di 50.000 clienti.

Gli obiettivi di risparmio energetico nazionale possono essere così riassunti:

  • 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;
  • 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
  • 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
  • 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.

I suddetti obiettivi possono essere raggiunti grazie all’adozione di interventi che comportino il rilascio di Certificati Bianchi, l’implementazione di cogenerazione ad alto rendimento (CAR), interventi già incentivati ma che continuino a produrre risparmio energetico.

Per quanto riguarda le linee guida in merito al meccanismo dei Certificati Bianchi, le novità introdotte sono le seguenti:

  • I metodi di valutazione previsti sono quello a consuntivo (PC) e quello standardizzato (PS). È stato eliminato il metodo di valutazione analitico
  • I concetti di baseline e di cumulabilità sono nuovamente definiti
  • Vengono ridefinite le taglie minime dei progetti: i progetti standardizzati devono aver prodotto nei primi 12 mesi un risparmio energetico minimo di 5 TEP, analogamente i progetti a consuntivo devono aver prodotto un risparmio di almeno 10 TEP
  • I Certificati Bianchi vengono erogati esclusivamente in relazione ai risparmi energetici effettivamente rendicontati nel periodo di vita utile dell’intervento
  • Vengono eliminate le tipologie di Certificati II-CAR, V, IN e E; rimangono quindi attivi quelli di tipo I, II, III e IV

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, è possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi energetici e le relative richieste di Certificati Bianchi in base alle definizioni del decreto ministeriale 28 dicembre 2012.

Per il testo completo del decreto clicca qui

Fonte: Casa e Clima, Nextville

Vedi anche: Certificati Bianchi

Novità sui TEE: a breve nuove linee guida

Il mercato dei Certificati Bianchi si rinnova: a breve verranno pubblicate nuove linee guida che prevedono specifiche riguardanti il riconoscimento dei TEE e la definizione dei progetti disponibili

Dopo i circa 10 anni di mercato dei certificati bianchi e i diversi milioni Tep risparmiati, stanno per uscire le nuove linee guida per i TEE, per ora in fase di discussione presso la Corte dei Conti. Tra le novità introdotte, si adotterà un modello di contratto proposto dal GSE con lo scopo di definire con maggiore precisione le responsabilità di ciascun soggetto ed inoltre evitare irregolarità.

Saranno inoltre elencati in delle tabelle dedicate, gli interventi ammissibili e le relative caratteristiche (vita utile, risparmio energetico relativo…); gli interventi non previsti dalle suddette tabelle potranno essere sottoposte al GSE per approvazione.

Vengono introdotte anche modifiche sostanziali sulle modalità di riconoscimento dei certificati bianchi: ad esempio il coefficiente di durabilità tau (), che relaziona la vita utile reale di un intervento al periodo di rilascio dei certificati bianchi, verrà eliminato e i progetti potranno essere del tipo a consuntivo (PC) o standard (PS). I progetti a consuntivo rimangono sostanzialmente invariati, mentre invece quelli standard consisteranno nell’identificazione di un campione rappresentativo che verrà monitorato in modo da calcolarne, attraverso un algoritmo, i relativi risparmi energetici. I progetti standard disponibili saranno pubblicati dal GSE, ma sarà tuttavia possibile aggiungerne altri all’elenco. Per quanto riguarda la valutazione dei progetti il GSE, con il supporto di ENEA e RSE, nominerà un responsabile di procedimento entro 30 giorni ed emetterà la valutazione entro 90 giorni.

Le novità comprendono inoltre la redazione da parte del GSE di una guida operativa per identificare i progetti ammissibili, le loro caratteristiche e le relative potenzialità di risparmio energetico.

Le nuove linee guida quindi richiedono maggiori quantità di informazioni agli operatori, circostanza che porterà ad una maggiore specializzazione del mercato ed a più ampia diffusione degli interventi di efficientamento energetico.

Fonte: FIRE

Vedi anche: Certificati Bianchi

Manutenzione degli Impianti Fotovoltaici in Conto Energia: ora disponibili le indicazioni per ammodernare gli impianti mantenendo gli incentivi

Il GSE ha pubblicato le procedure necessarie per gestire gli interventi di manutenzione degli impianti FV incentivati in Conto Energia; sono quindi disponibili le linee guida per mantenere efficienti i propri impianti conservando l’accesso alle tariffe incentivanti.

Come per tutti gli impianti, anche per le istallazioni fotovoltaiche la manutenzione è una pratica raccomandabile e necessaria per un funzionamento ottimale e duraturo. Per gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia ora sono disponibili le Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, pubblicate dal GSE. Il suddetto documento indica le buone pratiche di manutenzione per assicurare l’efficienza degli impianti nel tempo, mantenendo comunque le tariffe di incentivazione conseguite.

La pubblicazione del GSE è quindi finalizzata a snellire le procedure amministrative e dare linee guida per l’ammodernamento degli impianti fotovoltaici. I principali contenuti del documento riguardano: la descrizione degli interventi di manutenzione significativi, la documentazione relativa a ciascun tipo di intervento e le modalità di comunicazione della suddetta documentazione.

Gli interventi di manutenzione significativi sono quelli che implicano rilevanti modifiche di configurazione o di dati caratteristici di impianti con potenza maggiore di 3 kW.

Sono interventi significativi, ad esempio: lo spostamento di moduli fotovoltaici, l’aggiunta/rimozione di moduli o inverter, la variazione del regime di cessione dell’energia prodotta alla rete, la modifica del codice POD identificativo dell’allaccio dell’impianto alla rete.

Questi e altri interventi significativi comportano obbligatoriamente la comunicazione al GSE delle modifiche effettuate, entro 60 giorni dalla loro realizzazione.

Il GSE ha inoltre reso disponibile Atlaimpianti, un sistema interattivo che permette di navigare attraverso le mappe del territorio nazionale e visualizzare gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile con i relativi dati e caratteristiche principali.

Fonte: Biblus-net

Vedi anche: Fonti Rinnovabili

Sostenibilità nel mondo: meno emissioni di CO2 per Cina e Danimarca

Dai dati relativi al 2015 e 2016 emerge che la Cina ha diminuito il suo consumo energetico di carbone, la fonte di energia più inquinante, ed a Copenhagen il traffico di biciclette nel centro ha superato quello delle automobili.

Secondo il National Bureau of Statistics of China, nel 2016 il consumo di carbone in Cina è diminuito. Questa notizia è sorprendentemente positiva dato che la Cina utilizza il carbone per il 62% dei propri fabbisogni energetici, aggiudicandosi il titolo di nazione che emette in atmosfera la maggior quantità di CO2 per le attività umane.

Il 2016 è il terzo anno consecutivo che vede la riduzione del consumo di carbonio da parte della Cina, che sembra stia iniziando a potenziare le fonti energetiche rinnovabili, ora al 19,7% della copertura dei fabbisogni energetici.  Lo scorso anno in particolare ha visto una riduzione pari al 4,7% della dipendenza dal carbone, diminuzione più marcata rispetto a quelle osservate nel 2014 e 2015.

Singolarmente, in corrispondenza del suddetto calo di utilizzo di carbone, il PIL cinese nello stesso 2016 è aumentato del 6,7%, dimostrando quindi che la crescita economica è compatibile con la riduzione di emissioni di CO2.

Buone notizie arrivano anche dalla più vicina Danimarca: secondo un report della società Copenhagenize, guru del ciclismo danese, nel 2015 la capitale della Danimarca ha guadagnato il titolo di città più bike-friendly, rubando il primato alla vicina Amsterdam.

L’aspetto migliore di questa notizia è che nel 2015 il traffico di biciclette nel centro di Copenhagen ha superato quello di automobili, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e ad un’ancora migliore vivibilità della città. La capitale danese sta infatti raccogliendo i frutti di una serie di investimenti volti al miglioramento della mobilità ciclistica, come ad esempio ponti riservati alle biciclette, in modo da evitare la scomoda condivisione della strada con gli autoveicoli.

Di tutti gli abitanti di Copenhagen  il 14% si muove in automobile, il 20% si affida al trasporto pubblico e ben il 56% si sposta con il mezzo di trasporto più amato dai danesi e più ecosostenibile: la bicicletta.

Fonti: Qualenergia.it, World Economic Forum

Vedi anche: EBS Smart Energy Solutions

30 aprile 2017: scadenza per la nomina dell’Energy Manager

Entro il 30 Aprile 2017 i soggetti obbligati per legge dovranno presentare al FIRE la nomina del proprio Energy Manager caricando la richiesta sul portale online NEMO; per chi non rispetterà la scadenza sono previste sanzioni amministrative.

Le realtà industriali con consumi energetici annuali maggiori di 10.000 TEP o le organizzazioni del settore civile o terziario con consumi annuali maggiori di 1000 TEP, sono obbligate per legge ad avere un Energy manager (art. 19 della legge 10/91), figura fondamentale per supportare le aziende nelle decisioni e politiche collegate alla gestione dell’energia.

L’Energy Manager è un tecnico di elevato profilo con competenze manageriali, tecniche, energetiche e legislative; il compito di questa figura è quello di curare gli aspetti energetici dell’azienda, agendo quindi verso la riduzione dei consumi energetici e dei costi derivanti, e con l’obiettivo di una gestione efficiente dei flussi energetici dell’azienda in tutti i suoi settori.

L’Energy Manager può essere parte dell’azienda stessa oppure esterno, purché abbia le competenze necessarie per effettuare le sue principali mansioni: la promozione dell’uso razionale dell’energia, la redazione di bilanci energetici dell’azienda e l’individuazione di interventi di efficientamento necessari, da attuare eventualmente con contributi statali.

Per ufficializzare la scelta dell’Energy Manager, la sua nomina va comunicata al FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) attraverso il portale NEMO online (https://nemo.fire-italia.org). L’organizzazione deve, nell’ordine: iscriversi al portale FIRE, attendere l’approvazione della richiesta d’iscrizione, inserire la nomina grazie alle credenziali NEMO acquisite, ed attendere la verifica della nomina da parte del FIRE.

Anche i soggetti non obbligati per legge possono nominare il proprio Energy Manager; per i soggetti obbligati invece la scadenza per farlo è il 30 Aprile 2017, per chi non rispetterà la scadenza sono previste sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000€.

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