Scambio sul posto: la scadenza del 26 settembre, cosa succede

Stop alle nuove domande e ai rinnovi: si passa al Ritiro dedicato o alla cessione a mercato. Vediamo cosa cambia e come dichiarare i redditi relativi.
C’è tempo fino al 26 settembre 2025 per presentare domanda di accesso al meccanismo di Scambio sul posto (Ssp), ma solo per gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025.
Chi invece ha già un impianto in essere e un contratto quindicinale di Ssp con il Gse potrà goderne fino alla naturale scadenza, sapendo però che le convenzioni non potranno essere più rinnovate (ai sensi del Dl 181/23 e della deliberazione Arera 457/2024/R/efr).
Con la fine dello Scambio sul posto, gli utenti dovranno optare per il Ritiro dedicato (Rid) o, se utenti del dispacciamento, per la cessione al mercato: a maggio scorso il Gse aveva pubblicato sul proprio sito i nuovi template del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici sotto i 200 kW.
Il servizio di Ritiro dedicato è cumulabile con gli incentivi per le Comunità energetiche e le altre configurazioni di autoconsumo diffuso, ricorda il Gse in una nota pubblicata il 16 settembre.
Ripassiamo dunque come funzionano questi meccanismi e cosa bisogna fare per la dichiarazione dei redditi.
Il Ritiro dedicato
Nel regime di Ritiro dedicato, il Gse remunera l’elettricità immessa in rete (quella prodotta, ma non autoconsumata) attraverso pagamenti con cadenza mensile. A differenza dello Scambio sul posto, nel Rid non avviene una compensazione tra energia immessa e prelevata: l’utente vende tutta l’energia in eccesso prodotta dal proprio impianto fotovoltaico e la paga normalmente quando la compra dalla rete.
Per le modalità di remunerazione l’utente può scegliere tra Prezzo minimo garantito (Pmg) e Prezzo zonale orario (Pzo), a seconda del proprio consumo di energia e dalle specifiche del proprio impianto fotovoltaico.
Il Pmg viene appunto “garantito” dal Gse a prescindere dall’andamento del mercato. Per il 2025 è stato fissato a 4,64 centesimi di euro per kWh. Si tratta di una soluzione che può risultare conveniente se non ci si vuole esporre alle fluttuazioni dei prezzi e si preferiscono guadagni più stabili e prevedibili.
Il Prezzo zonale orario cambia invece in base alla zona geografica e all’ora del giorno. Questo implica che se l’energia che si immette in rete viene venduta nelle ore in cui il prezzo è più alto, ci si attendono guadagni maggiori.
Qual è la scelta migliore? Se si preferisce la certezza di un prezzo stabile, il Prezzo minimo garantito è la scelta migliore, anche perché è previsto il un conguaglio annuale, se positivo, con l’applicazione del Pzo; in questo modo i produttori vengono comunque remunerati con il prezzo più vantaggioso.
Il pagamento dell’energia immessa in rete con il Ritiro dedicato avviene su base mensile, ma viene erogato due mesi dopo il mese di riferimento. Ad esempio, per l’energia di gennaio il pagamento è entro fine marzo.
L’opzione Cer
Oltre al Rid, in alternativa allo Scambio sul posto i proprietari di impianti fotovoltaici possono valutare l’adesione a una Comunità energetica rinnovabile (Cer) condividendo l’energia prodotta e usufruendo eventualmente degli incentivi disposti dall’apposito decreto, ad esempio la tariffa incentivante sull’energia prodotta e autoconsumata virtualmente oppure il corrispettivo di valorizzazione.
Questo è possibile soltanto a determinate condizioni. È necessario che l’impianto sia entrato in esercizio dopo la costituzione della Comunità energetica e non prima del 16 dicembre 2021. Per capire se è possibile aderire a una Cer già costituita è opportuno contattare i direttamente i promotori.
Ssp, Rid e dichiarazione dei redditi
Dal punto di vista fiscale, per quanto riguarda lo Scambio sul posto l’importo da inserire nella dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento è relativo alle sole eccedenze che nell’anno precedente siano state pagate tramite bonifico bancario oppure utilizzate per eventuali compensazioni a favore del Gse (come nel caso di costi amministrativi, conguagli negativi a debito dell’operatore o debiti derivanti da altri contratti nella titolarità dell’operatore).
Chiariamo che le eccedenze sono i crediti eventualmente maturati dai titolari, quando la valorizzazione in euro dell’energia immessa in rete dall’impianto è maggiore del valore in euro dell’energia prelevata.
A partire dalla dichiarazione dei redditi 2025, sarà il Gse a comunicare in automatico all’Agenzia delle Entrate gli importi erogati nel 2024 alle persone fisiche relativi alla loro liquidazione: si troveranno dunque nella dichiarazione precompilata.
Questi proventi costituiscono “redditi diversi”, cioè “derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e sono automaticamente inseriti nella precompilata.
Per tutti gli altri titolari (diversi dalle persone fisiche) il sistema rimane lo stesso degli anni precedenti: dovranno dichiarare autonomamente il valore elaborato a partire dall’importo presente nel prospetto.
Il Ritiro dedicato, invece, si configura dal punto di vista fiscale come una vera e propria vendita di energia e quindi costituisce reddito, anche se non si esercita abitualmente attività commerciale. Pertanto, i proventi vanno dichiarati nel modello unico/730 con il codice 1, nel rigo D5 (quadro D “Altri redditi”).
Per chi presenta il modello “Redditi Persone fisiche”, il rigo in cui indicare questi redditi è RL14 (colonna 2). A partire dal prossimo anno, cioè dal 2026, anche i titolari di contratti di Rid troveranno la somma già inserita nella precompilata.
FONTE: www.qualenergia.it

