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Le attestazioni dei tecnici abilitati vanno presentate solo se espressamente previste da leggi in vigore.
Scia più snella con il Dl semplificazioni. Il decreto varato dal Consiglio dei Ministri rivede la disciplina della Scia, segnalazione certificata di inizio attività, contenuta nella Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. Secondo il testo, le segnalazioni certificate di inizio attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti. Negli altri casi se ne potrà quindi fare a meno. Si tratta di una semplificazione notevole, che segue l’iter di alcune norme dell’ultimo periodo. La Scia è stata introdotta dal Dl 78/2010 per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. Il nuovo titolo abilitativo, guardato inizialmente con diffidenza, dava la possibilità di iniziare i lavori contestualmente alla presentazione della domanda, senza aspettare i trenta giorni previsti dalla Dia. La norma prevedeva invece controlli ex post entro sessanta giorni dalla comunicazione. Nonostante inizialmente si pensasse che la Scia non potesse essere applicata all’edilizia e che valesse solo per l’avvio delle attività economiche, la semplificazione è stata estesa anche al settore costruzioni. Con il Dl Sviluppo, è venuto meno anche un altro ostacolo all’utilizzo della Scia: il rischio che le verifiche delle pubbliche amministrazioni comportassero uno stop dei lavori, con la conseguente rimozione degli effetti dannosi, spingeva comunque gli operatori del settore ad aspettare i sessanta giorni stabiliti dalla norma prima di dare il via ai cantieri. Anziché semplificata, la procedura appariva a molti aggravata, visto che con la Dia erano sufficienti trenta giorni di attesa. Riducendo da sessanta a trenta giorni il tempo a disposizione delle Amministrazioni per i controlli, la Scia è diventata molto simile alla Dia. Il Dl 138/2011 ha stabilito infine che la Scia non è un atto direttamente impugnabile dal privato che si senta leso dall’intervento assentito con segnalazione certificata di inizio attività. Gli interessati, infatti, possono solo sollecitare le verifiche spettanti alla Pubblica Amministrazione. Per la conferma definitiva della semplificazione si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’inizio dell’iter per la conversione in legge.
Fonte: EdilPortale
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Ultimo aggiornamento Martedì 07 Febbraio 2012 08:48 |