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Rinnovabili: l'Italia frena, la Puglia corre

Mentre in Italia con l'approvazione del ddl Milleproroghe, è stata ancora una volta spostata al 1° gennaio 2011, la scadenza oltre la quale si attiva l'obbligo, da parte dei Comuni, di contemplare nei regolamenti edilizi la dotazione, per i nuovi edifici industriali e residenziali, di impianti capaci di produrre almeno 1 kW di energia da fonti rinnovabili (che diventa 5 kW per gli edifici industriali estesi per oltre 100 m2), la Puglia si conferma regione modello in tema di rinnovabili e risparmio energetico.

Infatti in Puglia è stato approvato il Sistema di certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, composto da procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del sistema di valutazione approvato con DGR 1471/2009, e relativi allegati ( http://www.regione.puglia.it/index.php?page=lr1409&opz=getdoc&id=427 )

Inoltre la Regione Puglia disciplina la certificazione energetica degli edifici. Il Regolamento – scaricabile in fondo alla pagina e che entrerà in vigore il 12 aprile 2010 - attua la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, nel rispetto del Dlgs 192/2005. Diventa quindi obbligatorio per costruttori, proprietari e detentori degli immobili, dotare gli edifici dell’attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto certificatore. Gli edifici saranno così classificati secondo una scala energetica, che contribuirà a determinare anche il valore dell’immobile.

Le nuove regole si applicano a tutte le categorie di edifici, nel caso di:

- progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;

- opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fine abitativi di sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti.

 

 Sono esclusi:

- gli immobili tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e quelli che, secondo le norme urbanistiche, possono essere sottoposti al solo restauro e risanamento conservativo;

- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali;

- i fabbricati isolati inferiori a 50 mq, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi.

 Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici, si applicano le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica di cui al DM 26 giugno 2009, e il Dlgs 12/2005, cioè il metodo di calcolo basato sulle norme UNI TS 11300.

L’attestato di certificazione energetica deve essere conforme ai modelli riportati negli allegati delle Linee Guida Nazionali, vale 10 anni e deve essere aggiornato ogniqualvolta vi sia un intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto. All’attestato vanno allegati i libretti di impianto o di centrale (di cui all’art. 11, c. 9, Dpr 412/1993). 

 

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 Regolamento n.10 certificazione energeticaRegolamento n.10 certificazione energetica
Ultimo aggiornamento Martedì 13 Dicembre 2011 13:27
 
 

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