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14/05/2010 - Diventa legge il ddl Comunitaria 2009. Mercoledì scorso il testo ha ricevuto l’approvazione definitiva del Senato, che ha accolto gli emendamenti presentati alla Camera.
Fonti rinnovabili: Confermata con l’articolo 17 la semplificazione delle procedure a sostegno delle energie alternative. Sarà sufficiente la Dia, denuncia di inizio attività, per l’installazione di impianti con capacità di generazione fino a 1 Mw elettrico, così come indicato dal Decreto Legislativo 387/2003.
Secondo il testo di legge approvato la semplificazione deve sempre tenere conto della pianificazione del territorio, delle caratteristiche tipologiche degli impianti e dei siti di installazione.
La disposizione colma il vuoto normativo a livello nazionale, che ha determinato incongruenze per alcune leggi regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale perché, avendo tentato di sopperire alla carenza delle linee guida, hanno invaso la competenza nazionale in materi di energia. In fase di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali, industriali o di infrastrutture urbane devono inoltre essere previsti sistemi di riscaldamento e raffrescamento alimentati da fonti rinnovabili.
Entro il 30 giugno dovranno infatti essere predisposti gli obiettivi nazionali per definire la quota di energia prodotta da fonti alternative entro il 2020. Alla definizione delle percentuali contribuirà non solo la necessità di uno sviluppo equilibrato, ma soprattutto una attenta valutazione del rapporto costi – benefici.
Art. 17.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefìci;
c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;
d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l’assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
- omissisi-
FONTE: Edilportale
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