Il settore della cogenerazione ha visto l'introduzione di tre nuove norme che vanno a incidere sul settore in modo piuttosto pesante: il D.M. 4/8/11, modalità di sostegno della cogenerazione ad alto rendimento (CAR); il D.M. 5/9/11, nuovo regime di incentivazione della cogenerazione; la nota delle Agenzie delle Dogane n. 75649 del 6/9/11. Ma vediamo quali sono le principali caratteristiche dei provvedimenti emanati rispetto al quadro normativo esistente. I primi due provvedimenti hanno come obiettivo l'incremento dell'efficienza energetica dei sistemi cogenerativi e la promozione della tecnologia stessa. Ciò si traduce in nuovi criteri di CAR più restrittivi rispetto a quelli della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 42/02 e l'incentivo sotto forma di certificati bianchi per tutti gli impianti CAR tende a favorire la loro diffusione e crescita. Il nuovo incentivo, valido per tutti gli impianti di cogenerazione alimentati a gas naturale, incrementa di circa il 50% il valore rispetto a quello che era previsto dalla scheda analitica 21 bis (formalmente differente dalle altre schede per certificai bianchi). Nel settore industriale il miglioramento è anche superiore, pur senza entrare in complicati tecnicismi. I termini temporali per la presentazione della documentazione tecnica sono il prossimo 30 novembre per gli impianti entrati in funzione prima dell'anno 2011 e il 31 marzo di ogni anno per quelli entrati in esercizio negli anni successivi. Ma questo aspetto positivo deve fare i conti con quanto deciso da un altro soggetto appartenente allo Stato (l'Agenzia delle Dogane) che, invece, attraverso una nota in materia di defiscalizzazione del combustibile, tende a frenarne lo sviluppo, in particolare per gli impianti nei quali l'uso del combustibile ricade nell'ambito civile (residenziale e terziario). Nella nota si specifica, infatti, una nuova procedura di calcolo delle fiscalità del prodotto energetico utilizzato dal cogeneratore, rispetto a quella utilizzata in passato (basata sui consumi specifici, delibera Aeeg 16/89) ed esige l'installazione di un misuratore di energia termica che rispetti la direttiva MID 2004/22/CE. La nuova metodologia richiede il calcolo della percentuale di combustibile, al quale viene riconosciuta l'accisa per uso di generazione elettrica, come rapporto tra l'energia elettrica (misurata dal contatore fiscale) e la somma dell'energia elettrica e quella termica prodotte dal cogeneratore. La restante parte rimane nell'accisa ad usi civili o industriali in base al settore di applicazione. Lo sconto fiscale su un cogeneratore alimentato a gas naturale si è all'incirca dimezzato penalizzando particolarmente l'ambito civile (per il quale la quota in termini assoluti era più alta). A ciò si aggiunge il costo del misuratore. In definitiva è piuttosto arduo stabilire se questo nuovo regime di incentivazione potrà favorire la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, ad eccezione del comparto industriale dove i vantaggi appaiono piuttosto evidenti. In sintesi, possiamo dire che sicuramente parti di questi provvedimento necessitano di chiarimenti e miglioramenti, seppure si possa constatare come non sia mancata un'altra occasione di contrasto legislativo e regolatorio che penalizza la cogenerazione, a dispetto della direttiva 2008/4/CE volta alla sua decisa promozione. Ing. Massimo Gozzi Project manager impianti energia