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L’Autorità ha modificato la deliberazione n. 280/07 definendo la nuova struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti che si applicano dall’1 gennaio 2012.
Da tale data, i prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte e, nel caso delle fonti solare fotovoltaica e idrica, sono definiti per scaglioni progressivi di energia. I nuovi prezzi minimi garantiti differenziati per fonte sono riportati, a valori 2011, nelle Tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione n. 280/07. In particolare si prevede che i prezzi minimi garantiti riconosciuti per l’anno 2012, per le diverse fonti e per i diversi scaglioni progressivi di energia elettrica immessa, sono pari a quelli evidenziati nella Tabella 1 aggiornati applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non ricomprese nella Tabella 1, in via transitoria e fino alla definizione di appositi prezzi minimi garantiti, si continuano ad applicare i prezzi minimi garantiti vigenti nel 2011, riportati in Tabella 2, aggiornati applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell’anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. Sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, la variazione percentuale media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno 2011 rispetto all’anno 2010 è risultata pari a + 2,7%. Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, aggiornati per l’anno 2012 secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 280/07, sono evidenziati nelle seguenti Tabelle 1 e 2. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 7, comma 7.3, dell’Allegato A alla deliberazione n. 280/07, nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all’1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell’anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell’ambito dell’anno solare e il numero complessivo dei giorni dell’anno solare. Infine, qualora al termine di ciascun anno solare il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all’articolo 6 della medesima deliberazione (sono i prezzi zonali orari che si formano, ora per ora, sul mercato del giorno prima) e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui al predetto articolo 6.

Fonte: autorita.energia.it
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