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Detrazioni del 55% novità dal DL 185/2008

Nel contesto delle norme cosidette "anticrisi", il Governo è intervenuto nel merito delle detrazioni fiscali del 55% previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Nel dettaglio l'art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d'imposte successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), al fine di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.

L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, per via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell’assenso da parte della medesima Agenzia. L’assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicitacomunicazione di accoglimento da parte dell’Agenzia delle entrate (silenzio-rifiuto).

La stessa Agenzia delle Entrate pubblicherà, sul suo sito Internet, il modello da utilizzare per presentare l’istanza , contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento compreso l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.

Per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Dai primi commenti, si evince però che ci potranno essere delle modifiche al testo del decreto soprattutto in ordine alla retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 per gli interventi già realizzati durante il 2008, lo ha detto il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera.

In ogni caso le modifiche al Decreto Legge saranno apportate in sede di conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 28 gennaio 2009 (entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL). Fino a allora il DL resta in vigore così com’è, ne consegue che il 15 gennaio l’Agenzia delle Entrate inizierà a ricevere le istanze per essere ammessi ad usufruire della detrazione.

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 DL 185/2008 
Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Marzo 2012 10:15
 
 

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