Realizzare un impianto fotovoltaico a seguito di una bonifica dell’eternit, consente di beneficiare di un ulteriore premio di 5c€/kwh sulla tariffa incentivante. La bonifica del cemento-amianto comunemente chiamato ETERNIT, come ribadito e puntualizzato del D. Lgs. 257/06, può essere eseguita esclusivamente da ditte e personale specializzato, inscritta in speciali Albi disponibili presso le Camere di Commercio (Albo gestori rifiuti – categoria 10 / bonificatori amianto) le quali devono notificare alla ASL territorialmente competente l’esecuzione dello stesso, nonché le modalità e le misure di sicurezza che verranno adottate per la minimizzazione dei rischi di diffusione dell’amianto e preservare la salute di chi è addetto a tali operazioni, ma anche e soprattutto dei terzi abitanti nelle zone circostanti. Con la rimozione del manufatto contenente amianto utilizzando la metodologia prevista dalle normative tecniche ( D.M. Sanità del 06/09/94) e conferendo i rifiuti speciali ad impianti di smaltimento autorizzati per la specifica tipologia (CER 170605 per il cemento amianto, 170603 per tutte le altre tipologie), cessa ogni obbligo o la responsabilità a carico del proprietario o del gestore dell’immobile, nonché ovviamente il rischio di esposizione all’amianto da parte delle persone abitanti nelle zone circostanti. Tale condizione viene Certificata per Legge con il rilascio da parte della Ditta che ha eseguito l’intervento, del verbale di avvenuta bonifica e di copia del documento di trasporto e smaltimento dei manufatti in amianto rimossi. Scritto da Laura Crisci