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L’utilizzo razionale dell’energia negli usi finali attraverso programmi di efficienza energetica porta con sé evidenti vantaggi in termini ambientali ed economici: la riduzione, infatti, delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti prodotti durante i processi di combustione contribuiscono a migliorare sensibilmente la qualità dell’aria e a contenere l’Effetto Serra con, inoltre, il vantaggio di un minore consumo e quindi un minor costo per i fabbisogni energetici di calore ed elettricità. Con il termine “efficienza energetica” si intendono tutte quelle azioni di programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione che hanno come obiettivo la riduzione dei consumi energetici da parte degli utenti finali a parità di condizioni di comfort, migliorando la sicurezza e riducendo le spese di gestione.

Con l’entrata in vigore del D.lgs 311/2006 che ha modificato e approfondito quanto disposto dal D. Lgs 192/2005, viene sancito l’obbligo in Italia di certificazione energetica degli edifici. Secondo il sistema di etichettatura degli edifici previsto dalle Linee Guida nazionali l'indice di prestazione energetica deve essere riportato nell'attestato di certificazione energetica anche come classe energetica di appartenenza, contrassegnata dalle lettere da A a G (dove A è il punteggio superiore e G il più basso). La classe energetica è definita sulla base della prestazione energetica dell'edificio (EP), limitando la valutazione dell’indice di prestazione EP ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria.

Come disposto dall'articolo 13 del Dlgs 28/2011, a partire dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l'indice di prestazione energetica degli edifici contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

Il Dlgs 28/2011 ha anche disposto che dal 29 marzo 2011, nel contratto di compravendita come anche nel contratto di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il locatario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio.

Secondo una nota diramata dal Consiglio Nazionale del Notariato, "la migliore e più corretta interpretazione della normativa suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE".La medesima nota afferma anche che:

• non sono più consentite le “deroghe consensuali” alla consegna della documentazione, cioè le parti non possono più dispensare il venditore dalla consegna dell'ACE e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo;

• l'autocertificazione continua a sostituire la certificazione: nelle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica si applica la normativa nazionale. L'articolo 9 dell'Allegato A alle Linee guida (Dm 26 giugno 2009), per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m², prevede che il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:

‐ l’edificio è di classe energetica G;

‐ i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

Si prevede inoltre un inasprimento delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti e la riduzione dei fabbisogni ammissibili di energia primaria e dei valori di trasmittanza ammessi per pareti, coperture, basamenti, serramenti.

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

 

Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica costituisce inoltre requisito indispensabile per usufruire delle detrazioni dall’Irpef del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici. Tale detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. La stessa norma ha disposto, inoltre, che dal 1° gennaio 2013 le agevolazioni sul risparmio energetico saranno sostituite con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non avrà più scadenza.

La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una comoda guida, aggiornata nel gennaio 2012, per usufruire delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (si veda allegato).

Per informazioni di dettaglio utili per beneficiare degli incentivi previsti dalle ultime leggi Finanziarie si consulti il sito aggiornato in tempo reale dell'Enea al seguente link.

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